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Fattura con descrizione generica: niente detrazione IVA

La fattura con descrizione generica comporta l’indetraibilità dell’IVA nonché l’indeducibilità del costo: è quanto ribadito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano (sentenza n. 2897/05/2019) che riprende l’orientamento già esplicitato in diverse sentenze dalla Corte di Cassazione (n. 21980/2015, n. 27777/2017), nella quali è stata sottolineata l’importanza della corretta e completa compilazione delle fatture.

Infatti, all’interno della fattura devono essere inseriti, in maniera attenta e scrupolosa, tutti i dati obbligatori previsti dall’art. 21 del DPR n. 633/1972, tra cui la descrizione del bene o del servizio, ritenuto elemento essenziale ai fini della detraibilità dell’Iva e della deducibilità dei costi; tale elemento è considerato essenziale in quanto consente di accertare che l’acquisto di tali beni e/o servizi è riconducibile all’esercizio dell’impresa/arte o professione e non alla sfera personale che non consentirebbe la detraibilità dell’Iva e la deducibilità dei costi.

Pertanto, all’interno dell’area “descrizione della fattura”, soprattutto in considerazione della circostanza che, dal 1° gennaio 2019, la fattura elettronica rappresenta la norma (salve poche eccezioni) e di conseguenza non è modificabile e subito nota al Fisco, è necessario descrivere in maniera specifica e non generica la prestazione o il bene oggetto di acquisto.

In particolare, ricordiamo che ex art. 21 D.P.R. n. 633/1972 tra gli elementi da indicare in fattura rientrano “la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”.