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Appalti: il sopralluogo non viola la segretezza

Il principio di segretezza, sancito dall’art. 53 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), non è violato dalla pubblicazione dei partecipanti che hanno richiesto il sopralluogo prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte: è quanto ha affermato dal Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza n. 3588 del 4 settembre 2019.

Secondo il pensiero dei giudici, infatti, tale pubblicazione, peraltro prevista espressamente dalla documentazione di gara nel caso specifico, non è lesiva del principio di segretezza in quanto la richiesta di sopralluogo avanzata da taluni partecipanti o la proposizione di quesiti non costituisce “elemento infallibilmente sintomatico anche per altri soggetti eventualmente interessati a partecipare, di certa futura partecipazione alla gara né, ancor meno, immediata manifestazione di volontà partecipativa o forma equipollenti di offerta”.

Dunque, non è possibile affermare che automaticamente e necessariamente il soggetto che richiede il sopralluogo o pone un quesito sarà concorrente partecipante: e ciò è sufficiente a ritenere non violato il principio di segretezza.