1

Bollo sui duplicati informatici conformi all’originale

Con la risposta n. 323 del 25 luglio 2019 ad un interpello, l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicazione dell’imposta di bollo sui duplicati informatici di documenti amministrativi anch’essi informatici, prodotti in conformità alle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale (CAD – Decreto Legislativo n. 82/2005).

I tecnici hanno evidenziato la disciplina generale contenuta negli articoli 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972, e n. 5, comma 1, lettera b) dello stesso DPR, secondo cui “per le copie dichiarate conformi, l’imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale” e “per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata”.
Pertanto, il presupposto per l’applicazione del bollo, nella misura di 16 euro, si concretizza se sulle copie è presente la dichiarazione di conformità all’originale.

Per quanto riguarda i documenti informatici, l’art. 23 bis comma 1 del CAD dispone che “i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle linee giuda”, ossia attraverso “processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione, o su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine”. Quindi, dal punto di vista tecnico il duplicato è identico e indistinguibile dall’originale.

In conclusione, il presupposto impositivo dell’imposta di bollo si realizza solo per le copie informatiche di documenti informatici munite di dichiarazione di conformità all’originale attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; in assenza di tale dichiarazione, conseguentemente, il bollo non è dovuto.