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Annullamento debiti tributari fino a mille euro

L’art. 16-quater del D.L. n. 34 del 2019, rubricato Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, integra la materia dell’annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1000 euro risultanti dai singoli carichi per il periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, per quanto concerne la contabilizzazione delle poste da parte degli enti creditori.

Come si legge, infatti, nel testo della norma: «Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione». La norma, perciò, proroga al rendiconto 2019 il termine entro cui operare lo stralcio dei crediti inferiore a mille euro: pertanto, l’eventuale ripiano del disavanzo derivante dallo stralcio decorrerà dal rendiconto 2019 e non più dal rendiconto 2018.

La norma specifica, però, che gli eventuali effetti negativi derivanti dalla cancellazione devono essere tenuti in debita considerazione già nel corso della gestione 2019, vincolando, allo scopo, le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione dell’Agenzia. Si ritiene, pertanto, che di tale previsione si dovrà tener già conto in sede di verifica degli equilibri, da effettuare entro il prossimo 31 luglio. La norma non modifica la possibilità di ripianare in 5 quote annuali di importo costante l’eventuale disavanzo derivante dall’operazione di stralcio dei crediti, già prevista dal dl n. 119/2018. L’importo del disavanzo ripianabile non può, comunque, essere superiore al totale dei residui attivi stralciati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.