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FCDE: i controlli per la salvaguardia degli equilibri

Con riferimento all’adempimento della salvaguardia degli equilibri di bilancio gli enti locali devono verificare:

  1. la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2019-2021, a copertura del rischio di inesigibilità delle entrate che si prevede di accertare in competenza dei singoli esercizi della previsione;
  2. la congruità del fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, a copertura del rischio di inesigibilità dei residui attivi conservati con il rendiconto 2018.

Per quanto riguarda le entrate di dubbia esigibilità predisposte nel bilancio di previsione, gli enti devono adeguare l’accantonamento nel caso in cui le previsioni subiscano modifiche, sia in aumento sia in riduzione rispetto agli importi inizialmente approvati.

La percentuale di accantonamento è la stessa utilizzata in occasione del bilancio e potrà essere ridotta se, in base alle riscossioni, risulti migliore rispetto alla percentuale utilizzata per il calcolo del Fcde. Se gli accertamenti dovessero risultare superiori alle previsioni, il fondo crediti dovrà essere calcolato su tali accertamenti.

Per quanto riguarda invece i residui, il principio contabile permette di vincolare o svincolare le somme accantonate a fondo crediti in relazione all’aggravamento o meno del rischio di inesigibilità.

Quest’anno, con l’introduzione dello stralcio dei crediti iscritti a ruolo fino a 1.000 euro, gli enti dovranno prestare particolare attenzione ai due aspetti della gestione dei residui che potrebbero insidiare gli equilibri di bilancio:

  1. lo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro;
  2. l’obbligo, a partire dal rendiconto 2019, di determinare il fondo crediti secondo il metodo ordinario, senza più beneficiare del metodo semplificato.

Sul primo punto ricordiamo che l’articolo 4 del Dl 119/2018 ha previsto la cancellazione automatica delle cartelle iscritte a ruolo dal 2000 al 2010, di importo fino a 1.000 euro. La comunicazione tardiva delle informazioni da parte dell’Agenzia, avvenuta a fine di aprile, ha reso impossibile a molte amministrazioni di recepire con il rendiconto 2018 gli effetti della norma. Sul punto è intervenuto il Decreto Crescita con l’articolo 16-quater che prevede che gli enti creditori adeguino le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019.

Per quanto riguarda invece il secondo punto, gli enti sono tenuti all’osservanza dell’obbligo, a partire dal rendiconto 2019, di determinare il fondo crediti secondo il calcolo a regime piuttosto che con il metodo semplificato.

Tutti gli enti che hanno adottato il metodo semplificato, dovranno evidenziare in occasione della salvaguardia, sia l’importo da reperire sia come intendono finanziarlo e, nel caso in di insufficienza di risorse disponibili nel risultato di amministrazione, si dovrà ricorrere a tutte le misure correttive previste dall’art. 193 del Tuel, ricordando che comunque, da quest’anno, gli enti possono anche decidere, entro il 31 luglio, di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali per appianare il disavanzo.