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Visto di conformità infedele: la Circolare dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12/2019, pubblicata il 24 maggio 2019, relativa al visto di conformità infedele, ha chiarito che, per i CAF e i professionisti che rilasciano un visto infedele, è previsto il pagamento del 30% della maggiore imposta, da applicare alle violazioni commesse dopo il 30 marzo 2019.

Come si legge nella circolare, l’art. 6 del D. Lgs 175/2014 ha modificato la disciplina del visto di conformità infedele dove viene espressamente tutelato il legittimo affidamento dei contribuenti che si rivolgono ai Centri di assistenza fiscale (CAF) o ai professionisti abilitati per la presentazione della dichiarazione dei redditi 730.

In caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento della suddetta sanzione, sempre che il visto infedele non sia riconducibile a condotta dolosa o gravemente colposa da parte del contribuente.

Si ricorda, infine, che nel caso in cui il CAF o il professionista abilitato, dopo aver trasmesso la dichiarazione, riscontri errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele sulla stessa, deve avvisare il contribuente in modo tale da poter procedere all’elaborazione e alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione rettificativa; tuttavia, la trasmissione può essere effettuata a condizione che non sia già stata contestata l’infedeltà del visto con l’apposita comunicazione (ex art. 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto n. 164 del 1999).