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Imposta di soggiorno: illegittimo il regolamento se non state sentite le associazioni maggiormente rappresentative

L’art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 23/2011, in materia di imposta di soggiorno, prescrive che i Comuni, con proprio regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Secondo la giurisprudenza (cfr., recentemente, TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 14 maggio 2019, n. 756), la fase della consultazione con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive è prevista, dalla legge sull’imposta di soggiorno, come indefettibile: non si tratta di una mera facoltà, bensì di un vero e proprio obbligo di instaurare, in sede di fissazione delle modalità applicative o delle esenzioni del tributo, un contraddittorio infra-procedimentale con le imprese interessate, al fine evidente di giungere ad una soluzione il più possibile condivisa, così da prevenire anche un eventuale contenzioso. La conseguenza di tale principio è l’illegittimità del regolamento adottato in assenza di tale partecipazione.