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Decreto Crescita e la norma sull’ “Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali”

Tra le norme di maggiore interesse per gli Enti locali contenute nel c.d. Decreto Crescita, il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” entrato in vigore lo scorso 1° maggio, l’ANCI e la Fondazione IFEL ne hanno individuate alcune elaborando una prima nota di lettura relativa appunto alle norme di maggiore interesse per gli Enti locali contenute appunto nel Decreto Crescita. Tra queste, segnaliamo l’art. 15 relativo alla “Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali”.

Nella norma si legge che “con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato….i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate”.

Entro 30 giorni gli Enti interessati all’adozione dell’atto di cui sopra, sono tenuti a darne notizia sul proprio sito istituzionale, stabilendo nell’apposito provvedimento:

  1. il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;
  2. le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
  3. i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
  4. il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Come stabilito espressamente dalla norma in commento, “a seguito della presentazione dell’istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza”.

La definizione agevolata non produce effetto in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una delle rate in cui e’ stato dilazionato il pagamento delle somme.  In tali casi riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza, nel caso in cui si verifichi questa circostanza, i versamenti effettuati vengono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.