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Un parcheggio non costituente pertinenza abitativa ma destinato ad attività economica paga la TARI

La TARI (tassa sui rifiuti) è stata istituita a decorrere dal 2014 con L. n. 147/2013, art. 1, commi 639 e seguenti, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.

Come è noto, l’art. 1, comma 641, della L. n. 147/2013, dispone che “sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali e accessorie d aree e locali tassabili, non operative”. Invero, il tributo è dovuto per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, a eccezione di quelle pertinenziali o accessorie all’abitazione.

Conseguentemente, un parcheggio non costituente pertinenza abitativa ma destinato ad attività economica, deve qualificarsi come un’area frequentata da persone e, quindi, vi è la presunzione di produttività di rifiuti, salvo che non sia il contribuente a dimostrare, mediante la presentazione dell’apposita denuncia e con idonea documentazione, l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’esenzione: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. I, nella sent. 9 aprile 2019, n. 1962, richiamando quanto già affermato dalla Corte di Cassazione, sez. civ., nella sent. n. 18500/2017.