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Appalti pubblici, procedura semplificata per importi tra i 40.000 e i 150.000 euro

Nessun innalzamento di soglia di importo per l’affidamento diretto di commesse pubbliche ma l’introduzione di una procedura negoziale intermedia e semplificata per gli appalti di lavori di importo compreso fra i 40.000 e i 150.000 euro.

Il comma 912 del primo articolo della legge di Bilancio (145/2018) dispone, infatti che “Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro”.

La lettera della norma, pur richiamando l’articolo 36 che nel codice degli appalti relativo ai contratti sotto soglia, non disciplina una ipotesi di affidamento propriamente diretto ma indica con chiarezza una fattispecie di affidamento circoscritto nel tempo (fino al 31 dicembre 2019 e nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici) per soli appalti di lavori pubblici (con esclusione degli affidamenti di servizi e forniture) e dove per altro è prevista la previa di almeno tre operatori economici per valutare e analizzare le relative offerte con riferimento alle esigenze sancite nella determina a contrarre. Da qui la deduzione che non trattasi di affidamento diretto puro, configurabile, oggi come in precedenza, per soli contratti di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia dei 40.000 euro.