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Fattura elettronica, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per i servizi di pubblica utilità

I soggetti passivi Iva che eroghino servizi di pubblica utilità anche nei confronti di consumatori finali non soggetti passivi d’imposta, dunque non titolari di partita iva e per i quali non si detenga e non si riesca ad acquisire il corretto codice fiscale, qualora si tratti soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, sono tenuti comunque a trasmettere la fattura elettronica dei corrispettivi addebitati mediante bolletta al SdI (Sistema di Interscambio). I servizi di cui trattasi sono quelli indicati nel d.m. 370/2000 (somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, fognatura e depurazione) e nel d.m.366/2000 (settore delle telecomunicazioni).

A fronte di questa criticità, l’articolo 10-ter del d.l. 119/2018 convertito dalla legge 136/2018 aveva annunciato la definizione di specifiche regole tecniche per l’emissione, tramite il Sistema di Interscambio, di fatture elettroniche relative a servizi di pubblica utilità da parte dei soggetti passivi Iva anche nei confronti di contribuenti privi di partiva Iva. Ciò proprio in considerazione delle caratteristiche di pubblica utilità dei servizi, la cui erogazione non avrebbe potuto certamente essere interrotta per la suddetta difficoltà di fatturazione.

In attuazione delle novità disposte dal d.l. 119/2018, arriva il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 527125/2018 contenente la previsione secondo la quale tali operatori sono tenuti a comunicare alla stessa Agenzia i codici identificativi univoci contrattuali da utilizzarsi, in luogo del codice fiscale, per compilare correttamente la fattura elettronica da trasmettere al SdI.