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Le anticipazioni di liquidità si estinguono entro un anno e non costituiscono indebitamento per l’Ente

Circa le anticipazioni di liquidità, definite dall’articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003 come “operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio”, arriva il chiarimento della commissione Arconet operativa in seno dal ministero dell’Economia e delle Finanze al fine di conseguire l’armonizzazione contabile degli enti territoriali e di favorire il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici.

La suddetta commissione si è riunita e ha chiarito che le anticipazioni di liquidità di norma si estinguono entro un anno e non costituiscono indebitamento agli effetti dell’articolo 119 della Costituzione. L’evidenza contabile della natura giuridica di “anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive” è rappresentata dall’imputazione contabile al medesimo esercizio dell’accertamento dell’entrata derivante dall’anticipazione e dell’impegno di spesa concernente il rimborso.