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Nessuna novità per il lavoro interinale nella PA

Nessuna novità per la somministrazione del lavoro (cd lavoro interinale) nel settore del pubblico impiego a seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento della legge 96/2018, noto come decreto Dignità. Resta applicabile la vecchia formulazione del decreto legislativo 81 del 2015, noto come Jobs Act, di recente oggetto di giudizio di incostituzionalità con riferimento alla quantificazione dell’indennizzo a seguito di licenziamento ingiustificato.

Nel settore pubblico quindi il contratto non subirà l’abbassamento a 24 mesi della durata massima che resta ferma a 36 mesi ed il vincolo di apporre le causali (esigenze temporanee e oggettive, estranee o connesse ad incrementi non programmabili dell’ordinaria attività, sostitutive di altri lavoratori), introdotte per il settore privato quale antidoto al ricorso strumentale a questa tipologia contrattuale quando il periodo eccede i dodici mesi e quale misura di contrasto al precariato. Va da sé che nel pubblico impiego, in tema di causali, il ricorso alla somministrazione soggiace ab origine ad una disciplina che circoscrive l’utilizzo “soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall’articolo 35”, come disposto dall’articolo 36, comma 1, del TU Pubblico Impiego (D.lgs. 165/2001).