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Prevedere risorse per l’assicurazione degli amministratori ed il rimborso delle spese legali non è un obbligo per il Comune

Il comma 5 dell’art. 86 del TUEL consente al Comune di destinare, in sede di bilancio, risorse sia per l’assicurazione degli amministratori sia per il rimborso delle spese legali sopportate dagli stessi.

Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nel parere n. 240 del 17 luglio 2018, il Comune non è obbligato a prevedere tali risorse e, se ritiene di esercitare tale facoltà, non devono esserci nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: quindi, la relativa spesa deve essere prevista in bilancio, garantendo il mantenimento degli equilibri tra il complesso delle entrate e delle spese della parte corrente del bilancio finanziario triennale.