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Il box auto sotterraneo non è esente dalla tassa rifiuti

Come è noto, la tariffa di igiene ambientale (TIA) rappresenta una mera variante della TARSU (tassa rifiuti solidi urbani): di conseguenza, estendendo alla TIA l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di TARSU, con riguardo al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3, la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, mentre le deroghe indicate al comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti (Cass. n. 18054/2016).

In tale materia, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l’esenzione, costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 9731/2015).

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