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La TARSU e gli immobili della chiesa: un’interessante pronuncia della cassazione

Segnaliamo l’ordinanza n. 15407 del 21 giugno 2017 della Corte di cassazione in materia di TARSU. Secondo i giudici, l’esenzione prevista a favore degli immobili della Chiesa cattolica per l’ICI (art. 7 comma 1 lett. i) del Decreto Legislativo n. 504/1992) non vale anche per la TARSU e ciò in quanto, come è noto, le norme che disciplinano agevolazioni ed esenzioni devono ritenersi di stretta interpretazione: quindi, poiché in materia di TARSU difetta l’espressa agevolazione normativa prevista per l’ICI, non è possibile applicare in via estensiva ed analogica quest’ultima per ritenere operativa la medesima agevolazione anche per la TARSU.

Applicando tale linea ermeneutica, i giudici hanno affermato che il seminario arcivescovile non va esonerato dal pagamento di detta tassa per le aree adibita a mensa, alloggi e servizi vari per i seminaristi, mentre l’esonero vale per i locali adibiti al culto e alle funzioni strettamente religiose.

Ricordiamo che già in passato la Corte di cassazione ha precisato che le agevolazioni per gli edifici destinati al culto devono essere intese in senso restrittivo per i luoghi dedicati alla venerazione della divinità (sez. V, sent. 23 febbraio 2005, n. 3715).

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