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L’agevolazione TA.RI. Nel caso di cessione di eccedenze alimentari per finalità anti-spreco

Una delle novità introdotte dalla Legge n. 166/2016 (contenente Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi) riguarda anche la TA.RI. e merita, conseguentemente, di essere brevemente analizzata. L’art. 17 della citata legge, infatti, ha aggiunto un periodo finale al comma 652 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147), secondo cui “Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione”.

Il presupposto per l’applicazione della norma è costituito dalle cc.dd. eccedenze alimentari.

L’agevolazione prevista è, ovviamente, facoltativa per il Comune ma può rappresentare una scelta importante anche sotto il profilo sociale e di solidarietà locale. Le tipologie di attività economiche a cui si rivolge la norma sono rappresentante principalmente da supermercati, negozi e industrie alimentari.

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