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Sanzioni ridotte per omesso o tardivo invio F24 a saldo zero

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 36E del 20.03.2017, ha ribadito le percentuali di sanzioni ridotte da applicare in caso di omessa o tardiva presentazione del modello F24 a saldo zero.

In via preliminare, si evidenzia come l’istituto della compensazione tributaria è disciplinato dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sensi del quale “i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva […]”.

Per questo motivo, è necessario che la compensazione c.d. “orizzontale” o “esterna”, ovvero tra crediti tributari aventi natura diversa rispetto al tributo compensato, trovi compiuta esposizione nella delega di pagamento.

Lo stesso art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 1997, stabilisce che il modello F24 deve essere presentato anche nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero ossia “nell’ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate”.

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