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Fondo contenzioso, regole per gli accantonamenti contro i rischi e loro utilizzo

Il principio concernente la contabilità finanziaria al paragrafo 5.2 punto h) (allegato 4.2 del D.lgs. n. 118/2011) prevede che nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese – in attesa degli esiti del giudizio – si è in presenza di un’obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione, l’Ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi.

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