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Lo statuto comunale: prima parte

Ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Testo Unico Enti Locali (Decreto Legislativo n. 267/2000), il comune adotta il proprio Statuto; allo stesso modo, l’art. 114 comma 2[2] della Costituzione prevede che il comune abbia un proprio Statuto.

Si tratta della fonte normativa locale, che stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente: di conseguenza, la sua adozione deve ritenersi obbligatoria. Inoltre, ogni Statuto è dotato dei caratteri di unicità (non può esserci più di uno Statuto per ogni comune), esclusività (ogni comune deve avere un proprio Statuto distinto da quello di altri comuni) e stabilità (ogni Statuto è destinato a disciplinare stabilmente l’organizzazione, la struttura e l’attività del comune). Secondo la Corte di Cassazione, lo Statuto è “espressione dell’esistenza stessa e della identità dell’ordinamento giuridico locale”.

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