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La riclassificazione dello stato patrimoniale

Una delle prime attività richieste per l’adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale, chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente, nel rispetto del D.P.R. n. 194/1996 e secondo l’articolazione prevista dall’allegato 4/3 del D.lgs. n. 118/2011.

Il nuovo schema del Conto del Patrimonio riclassificato, infatti, ricalca la struttura del modello previsto dall’art. 2424 c.c. per le società commerciali.

Rispetto quest’ultimo, tuttavia, lo schema del Conto del Patrimonio, di cui al modello n. 20 del D.P.R. n. 194/1996, contiene voci con differenti denominazioni, al fine di riflettere, nel modo più appropriato possibile, l’informazione patrimoniale e, al tempo stesso, economica dell’ente locale che, rispetto all’azienda privata, possiede proprie specificità, non presenti nello schema delle società commerciali.

All’avvio della contabilità economico-patrimoniale armonizzata, le prime scritture sono quelle di apertura dei conti riclassificati, secondo la nuova articolazione dello stato patrimoniale, con gli importi indicati nello stato patrimoniale di chiusura del precedente esercizio.

In sostanza, bisogna operare delle modifiche dovute, in primo luogo, ad una diversa allocazione delle poste contabili e, in secondo luogo, ad un diverso criterio di valutazione. Infatti, alcune voci, sia dell’attivo che del passivo, devono essere rivalutate; altre, invece, devono essere svalutate.

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