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Detassazione dei compensi agli scrutatori

Gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali sono equiparati ai rimborsi spese fisse forfetarie non sono, quindi, assoggettabili a ritenute o imposte,  comprese quelle relative al bollo di quietanza, e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali, per cui i Comuni non possono e non devono operare alcuna ritenuta di acconto ( Art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990 n. 53).

Quindi gli importi da corrispondere, anche per le prossime consultazioni referendarie del 17 aprile 2016, ai presidenti di seggio, ai segretari di seggio e agli scrutatori, non concorrono alla base imponibile ai fini fiscali di coloro che li percepiscono.

Inoltre, come è noto, i Comuni sono tenuti ad anticipare oltre alle spese per il trattamento economico dei componenti di seggio, anche tutte le altre spese relative agli adempimenti di propria spettanza. Fatta eccezione ovviamente di tutte quelle spese facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate per il funzionamento dei propri uffici.

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