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Ravvedimento Operoso e Reverse Charge

Nel caso di erronea emissione di fattura con IVA per una operazione di reverse charge, il cessionario/committente, dal 1 gennaio 2016, sarà punito con una pena da 250 a 10 mila euro e, contrariamente a quanto disciplinato in passato, per tale sanzione, non è più solidalmente responsabile l’emittente della fattura.

Viene confermato invece che, se il destinatario della fattura errata, si accorge dell’errore, lo stesso può chiedere al fornitore di riemetterla senza IVA per poi applicare correttamente il reverse charge e quindi regolarizzare l’operazione in relazione all’imponibile fatturato, senza incorrere in sanzioni. Allo stesso modo, chi riceve fattura senza addebito di IVA , applicando il Reverse per un’operazione che invece è in regime ordinario, potrà detrarre l’imposta auto-liquidata, nei limiti di legge rischiando solo la solidarietà per la sanzione.

Questa tra le più importanti novità introdotte in materia di sanzioni amministrative dalla L. 208/2015 meglio conosciuta come Legge di Stabilità 2016.

Maggiori informazioni saranno disponibili sui nostri bollettini settimanali.