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Il Ravvedimento Operoso nei Tributi Locali

I contribuenti che, per vari motivi, non hanno potuto pagare le rate dell’IMU, TASI o TARI entro le scadenze stabilite, potranno ovviare a tale ritardo utilizzando l’istituto giuridico del Ravvedimento Operoso.

Prima che venga contestata la violazione e comunque prima che abbiano inizio attività amministrative di accertamento delle quali abbia avuto formale informativa, il contribuente, infatti, può ovviare l’istituto giuridico del Ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97.

La Legge 208/2015, prevede nuove misure in materia di sanzioni amministrative tributarie a partire già dal 1° gennaio 2016, anticipando di un anno le modifiche apportate all’impianto sanzionatorio amministrativo  del D.lgs. n. 158/2015, art. 32, commi 1 e 2, facendo trovare applicazione all’istituto del favor rei.

Dal 1° gennaio 2016 il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento operoso è pari allo 0,2% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015).

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

Maggiori informazioni saranno disponibili sui nostri bollettini settimanali.