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L’esenzione del CTU dall’imposta di bollo

Il CTU, considerato a tutti gli effetti organo giudiziario e, come tale, equiparato al giudice, è esentato dal pagamento dell’imposta di bollo nel momento in cui richiede documenti e certificati nell’esercizio delle proprie funzioni.

Questa la conclusione a cui è pervenuta l’Agenzia delle Entrate, la quale con la risoluzione n. 88 del 19/10/2015 si è pronunciata in merito al corretto assolvimento dell’imposta di bollo.

Molti sono stati infatti i pareri espressi dai vari esperti che sono stati chiamati ad esprimersi sull’argomento, pareri tra loro anche contrastanti ma, la soluzione, secondo l’Agenzia  delle Entrate, ruota tutta attorno al concetto stesso di CTU.

CTU è l’acronimo di Consulente Tecnico d’Ufficio e si riferisce, in pratica, a quella figura di perito che lavora al fianco del Giudice, è disciplinata dall’art.61 del Codice di Procedura Civile  e presta la sua opera di consulenza sulla base di precise competenze stabilite dal codice stesso.

Da tutto ciò nasce la confusione su detta figura infatti, di fronte a una richiesta da parte del CTU nell’esercizio delle sue funzioni , di certificati anagrafici in esenzione da bollo ai sensi dell’art. 4 allegato B del DPR 642/1972, i pareri, in merito alla possibilità di usufruire di tale esenzione, non sono stati  uniformi anzi addirittura diametralmente opposti tra loro.

Infatti alcuni esperti si sono pronunciati a favore di tale esenzione e la giustificazione, secondo questi, sta nel fatto che il CTU è uno degli organi ausiliari del giudice per lo svolgimento dell’attività giudiziaria.

Altri pareri invece, partendo sempre dallo stesso concetto, giungono a risultati diametralmente opposti in quanto, i C.T.U., pur essendo organi ausiliari del giudice per lo svolgimento dell’attività giudiziaria, non sono equiparabili a pubblici

A risolvere però il dilemma è intervenuta l’Agenzia delle Entrate che ritiene invece, che i certificati anagrafici richiesti dai CTU, essendo “richiesti nell’interesse dello Stato da un pubblico ufficio”  come prescritto nell’art. 4 all. B del DPR 642/72, e scambiati dal Comune con un organo partecipe di una funzione statale, come dettato dall’art. 6 all. B del DPR 642/72, sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo.