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La Corte dei Conti Calabria condanne per gli Economi

“Osservando le pronunce, una prima fattispecie (sentenza n. 160/2015) non discaricata ha riguardato il rimborso di spese per carburante sostenuto dal sindaco, nonostante il regolamento prevedesse la possibilità di sostenere «spese per missioni e/o trasferte di amministratori dipendenti, nella misura prevista da disposizioni legislative e regolamentari». Nel caso esaminato, infatti, non sono state rispettate le formalità previste dallo stesso regolamento, che chiedeva l'autorizzazione preventiva da parte della giunta o del responsabile del servizio di appartenenza. Consimile è anche l'esito che si rinviene nella pronuncia n. 139/2015che, nondimeno, determina la condanna dell'economo in relazione a delle spese sostenute e non specificamente individuate dal regolamento economale per l'assenza della preventiva autorizzazione amministrativa necessaria proprio per le fattispecie non puntualmente esplicitate dallo stesso regolamento. In sostanza, la disciplina della gestione economale conteneva una sorta di "clausola residuale" in forza della quale l'economo avrebbe potuto sostenere spese diverse rispetto a quelle espressamente identificate a condizione, però, di disporre di una previa autorizzazione da parte di amministratori, responsabili e segretario comunale. Nel caso esaminato, la Corte, in particolare, non contesta la correttezza della clausola regolamentare bensì la circostanza che talune spese, non rientranti nelle specifiche previsioni e pertanto da ricondurre a tale clausola residuale, siano state sostenute senza la prescritta autorizzazione preventiva. Ne consegue che il mancato discarico può essere riconosciuto non solo per alcuni "vizi" di carattere sostanziale, legati – per esempio – all'imputazione di spese non corrispondenti al regolamento ovvero a spese imputate eccedenti i relativi giustificativi ma anche al mancato adempimento di alcuni obblighi formali a cui occorre prestare particolare attenzione.”
(fonte Marco Rossi – sole24ore)