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Conguaglio fiscale da 730

L’Agenzia delle entrate definisce, annualmente, gli adempimenti che devono porre in essere i soggetti coinvolti nelle varie fasi dell’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta, dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati (iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro e in quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili).

 Modalità e termini

 I sostituti d’imposta effettuano i conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, ovvero a partire dal primo mese utile, tenendo conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730   dei   propri   sostituiti, evidenziati nei modelli 730-4 elaborati dai Caf e dai professionisti abilitati.

 I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono   essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

 Se il sostituto riceve un modello 730-4, pervenuto dall’Agenzia delle entrate o direttamente dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, oltre il termine utile per effettuare il conguaglio   sulla retribuzione di competenza del mese di luglio, effettua il conguaglio il primo mese utile senza applicazione di interessi sulle eventuali somme a debito.

 Al riguardo, la circolare n. 122 del 1° giugno 1999, al punto 7, chiarisce che l’effettuazione del conguaglio nel   primo   mese   utile (successivo quello in cui sono erogate le retribuzioni di competenza del mese di luglio) riguarda sia le somme a debito che quelle a credito. In particolare, la predetta circolare n. 122 del 1999, chiarisce che in caso di richiesta da parte del contribuente di rateazione delle somme a debito, può accadere che il sostituto d’imposta non possa rispettare la scelta del contribuente circa il numero di rate prescelto in quanto la rateazione deve comunque terminare con il versamento delle ritenute operate nel mese di novembre. In questo caso il sostituto d’imposta deve ripartire le somme a debito in un numero di rate che sia il più vicino a quello scelto dal contribuente, ma che consenta comunque di rispettare il predetto termine. Restano in ogni caso non dovuti gli interessi sulla prima rata.

 I sostituti d’imposta devono, inoltre, tener conto di   eventuali risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l’anno 2015. In merito a risultati contabili derivanti da una dichiarazione integrativa si evidenzia che, il datore di lavoro deve procedere all’effettuazione del conguaglio comunicato con il modello 730-4 integrativo anche nel caso in cui non abbia ricevuto per tale dipendente un modello 730-4 ordinario.

Nell’ipotesi di avvenuto annullamento della dichiarazione modello 730 da parte del CAF o del professionista abilitato, l’informazione viene resa al sostituto mediante un modello 730-4 listato con la dicitura “annullato”. Qualora sia stato già eseguito il conguaglio, il sostituto d’mposta dovrà tener conto dell’annullamento e applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dello 0,40 per cento mensile dovuti dal contribuente. Nella compilazione del modello 770   dovrà   seguire   le indicazioni fornite per le dichiarazioni rettificative.

 I sostituti d’imposta devono restituire immediatamente ai CAF o ai professionisti abilitati i 730-4 relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro e pertanto non sono tenuti ad effettuare i conguagli. Per agevolare i sostituti nella restituzione, nei modelli 730-4 devono essere riportati l’indirizzo e-mail e il numero di telefono del CAF o del professionista che ha prestato l’assistenza fiscale. Qualora si verifichi il passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d’imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d’imposta tenendo conto dell’operato del   precedente,   deve effettuare anche tutte le operazioni relative ai conguagli.

 Non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l’importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di dodici euro.