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Enti locali e scissione pagamento delle fatture attive alla Pubblica Amministrazione

Le Pubbliche Amministrazioni, in particolare gli Enti Locali, si trovano spesso a dovere emettere fatture, a volte, anche nei confronti di altri Enti Pubblici, quando prestano nei confronti di questi ultimi attività a corrispettivo che rientrano nell’ambito della rilevanza iva. E’ quindi chiaro che in questi casi dovranno emettere fattura elettronica, peraltro assoggettata alla scissione del pagamento, che l’ente ricevente gestirà come scissione commerciale, annotandola nel registro delle fatture emesse, di cui all’art. 23 del dpr 633/72 (ovvero dei corrispettivi, di cui all’art. 24 del dpr 633/72), entro il 15 del mese successivo a quello del pagamento della fattura (pagamento che sarà limitato sempre al solo imponibile), in tal modo l’iva splittata parteciperà alla liquidazione periodica del mese o trimestre di riferimento, e siccome sarà stata detratta sugli acquisti, la stessa, sarà neutra, in adesione al principio fondante della stessa, cioè la neutralità nei rapporti business to business. Le scritture finanziarie dell’ente acquirente sono conseguenza del principio contabile del bilancio armonizzato, che per quanto riguarda le contabilità fiscalmente rilevanti dell’ente, prevede che le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di IVA e, per la determinazione della posizione IVA, diventano rilevanti la contabilità economico patrimoniale e le scritture richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA). La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate l’eventuale credito IVA, o l’eventuale debito IVA, tra le spese. Il relativo impegno è imputato nell’esercizio in cui è effettuata la dichiarazione IVA o è contestuale all’eventuale pagamento eseguito nel corso dell’anno di imposta, mentre l’accertamento del credito IVA è registrato imputandolo nell’esercizio in cui l’ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione.

Ma è proprio il principio sopra illustrato, che detta le regole per le scritture dell’Ente che ha emesso la fattura. Ai fini iva, il Decreto 23 gennaio 2015, all’art. 2, secondo comma, puntualizza che i soggetti. che emettono le fatture soggette alla scissione del pagamento, non sono tenuti
al pagamento dell’imposta ed operano la registrazione delle fatture emesse senza computare l’imposta ivi indicata nella liquidazione periodica. Ai fini delle scritture finanziarie, invece, l’ente che ha emesso fattura e riceverà il solo pagamento dell’imponibile, accerterà l’entrata lorda e chiuderà il detto accertamento con mandato, correlato alla reversale di riscossione, sul titolo primo della spesa, con il codice Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni U.1.05.01.01.000.