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Rivalsa per la maggiore iva accertata: attenzione alle aliquote iva.

Sul tema della rivalsa iva per la maggiore aliquota accertata, la norma, anche se ormai entrata in vigore da quasi un biennio, comincia adesso a produrre effetti, destando preoccupazione e perplessità fra gli operatori degli enti pubblici, nei quali un maggiore onere per iva sopravvenuta può rappresentare un problema di copertura finanziaria, in specie per i servizi istituzionali, per i quali l’iva, non essendo detraibile, rappresenta un costo puro.

L’Art. 60, della norma iva, dpr 633/72, che disciplina la rivalsa per il pagamento delle imposte accertate, ha subito, dal 24 gennaio 2012, una sostanziale modifica, ad opera dell’art. 93, comma 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

Infatti attualmente la norma in commento recita: “Il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”.

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