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Novità tasi e tari

Il Decreto n. 16 del 6 marzo 2014, all’art. 1, contiene disposizioni che riguardano Tasi e Tari, i due tributi, che assieme all’Imu, compongono il nuovo tributo Iuc, introdotto dalla legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014).

Per l’anno 2014, nella determinazione delle aliquote Tasi può essere superato il limite massimo del 2,5 per mille , per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili. In buona sostanza, per effetto di tali detrazioni, la Tasi per la prima casa non deve costare più di quanto costava l’Imu, al netto delle detrazioni.

Novità anche per il versamento del tributo, che passa da tributo a riscossione d’ufficio a tributo in autoliquidazione, con notevoli vantaggi per gli uffici tributi. Il versamento della Tasi è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo con modello F24, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le stesse disposizioni dell’F24. Il versamento della Tari è effettuato con modello F24 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento di Tari e Tasi, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

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