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La stipulazione dei contratti: l’imposta di bollo

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I contratti pubblici, in quanto atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, sono soggetti all’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e dovrà essere assolta sul contratto, sulle sue copie nonché su tutti gli allegati, a norma dell’art. 19, a prescindere dalla dimensione del documento. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per gli atti e provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, loro consorzi e associazioni, delle Comunità montane e delle Unità Sanitarie Locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta è dovuta l’imposta di bollo nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento. Già con il decreto ministeriale 22 febbraio 2007, riguardante la determinazione delle nuove tariffe dell’imposta di bollo dovuta in misura forfettaria sulle ulteriori tipologie di atti che transitano per via telematica, sono state apportate modifiche alla Tariffa, Parte I, dell’imposta di bollo, annessa al D.P.R 26 ottobre 1972, n. 642, trovando concreta applicazione per effetto del provvedimento interdirigenziale (Agenzia Entrate, Agenzia Territorio, Ministero della Giustizia) emanato il 6 dicembre 2006, con il quale sono stati stabiliti i termini e le modalità della progressiva estensione delle procedure telematiche, di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 463/1997, già in vigore per gli atti immobiliari, a tutti i soggetti nonché a tutti gli atti. L’obbligo di registrazione in via telematica ha richiesto, necessariamente, che l’imposta di bollo venisse forfetizzata, in quanto il suo importo non può dipendere dal numero dei fogli in cui un atto si compone, e pagata non più mediante marche ma con accredito sul conto corrente dell’Agenzia delle Entrate.