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IVA casette dell’acqua aliquota del 22 per cento

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L’erogazione di acqua dalle cosiddette “casette dell’acqua”, verso specifico corrispettivo,è rilevante iva e  l’aliquota da applicare è quella ordinaria del 22%.

 

 

L’aliquota ordinaria

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 11/E del 17 gennaio 2014, ritiene che l’aliquota agevolata del 10 per cento di cui al n.  81  della  Tabella  A,  parte  III, allegata al DPR n. 633 del  1972,  sia  applicabile  ai  soli  corrispettivi dovuti per la erogazione di acqua “potabile” e “non  potabile”,  erogata  ai titolari di contratti di fornitura sottoscritti  con  i  Comuni  (o  con  le

società autorizzate all’erogazione del servizio),  mediante  l’allacciamento alle condotte idriche della rete idrica Comunale. Trattasi, in altre parole, del  servizio  generale  di  erogazione  idrica,  il  cui  corrispettivo   – determinato applicando il regime  tariffario  in  uso  –  è  commisurato  ai

consumi (misurati tramite contatori intestati ai singoli utenti). L’aliquota ridotta consente, infatti, di ridurre i costi a carico  della collettività  per  ottenere  un  servizio  primario  quale  è   l’erogazione

dell’acqua, in conformità alla normativa dettata a livello europeo.  In  tal senso la stessa Direttiva del Consiglio 2006/112/CE del  28  novembre  2006, all’articolo  98,  precisa  che  l’aliquota  ridotta  può  essere  applicata unicamente alle cessioni  di  beni  e  alle  prestazioni  di  servizi  delle

categorie elencate nell’allegato III, tra cui, in particolare al numero  2), è espressamente richiamata la “erogazione di acqua”.

Secondo l’Agenzia quindi,per le ragioni su esposte, il trattamento fiscale agevolato, di stretta interpretazione, non si può, pertanto, estendere  alle  cessioni  di acqua di sorgente o acqua da tavola, chimicamente simile all’acqua potabile, ma  commercializzata  al  pari  delle  acque   minerali,   per   le   quali, conseguentemente, torna applicabile l’aliquota ordinaria, attualmente del 22 per cento.

Tuttavia, alla luce delle disposizioni contenute nell’articolo 10  dello Statuto del contribuente che tutelano la  buona  fede  del  contribuente  in presenza  di  norme  di  dubbia   interpretazione,   considerata   l’attuale diffusione della commercializzazione di  acque  da  tavola  e  l’assenza  in

merito di chiarimenti ufficiali sulla portata della norma in  questione,  si ritiene che possa trovare applicazione l’esimente di cui all’articolo 6  del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e, pertanto, non debbano essere irrogate le sanzioni  per  il  comportamento  seguito  fino  ad  ora   nell’applicazione

dell’aliquota IVA del 10 per cento per la commercializzazione dell’acqua  di sorgente ovvero nelle casette dell’acqua .