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Rilascio del DURC in presenza di certificazione dei crediti

MAGGIORI APPROFONDIMENTI SUL NOSTRO BOLLETTINO SETTIMANALE

 

Con il Decreto 13 marzo 2013 il Ministro dell’Economia e  delle  Finanze ha disciplinato le modalità di attuazione dell’art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52

“Disposizioni  urgenti  per  la razionalizzazione della spesa pubblica,  che  dispone  che  “Il

documento unico di regolarità contributiva è rilasciato anche in presenza  di una certificazione, rilasciata ai sensi dell’articolo  9,  comma  3-bis,  del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,

che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno  pari agli oneri contributivi accertati  e  non  ancora  versati  da  parte  di  un medesimo soggetto.

 

Con la Circolare Inps n. 16 del 30 gennaio 2014 – Direzione Centrale Entrate – si forniscono ulteriori istruzioni per le relative modalità operative.