1

Inail circolare sul Durc in presenza di crediti vantati nei confronti della PA

Gli  Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti a rilasciare il DURC “regolare” alle imprese

che hanno ottenuto la certificazione di uno  o  più  crediti  nei  confronti della pubblica  amministrazione, crediti che devono  essere certi, liquidi ed esigibili e “di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e  non ancora versati da parte del  soggetto  titolare  dei  crediti  certificati”. In  presenza  della  certificazione  in questione, lo sportello previdenziale deve  emettere  il  DURC  “con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai  sensi  del  comma  5  dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, (…) precisando l’importo  del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita  per il rilascio del DURC medesimo”.

 

Circ. Inail n. 53 dell’11 novembre 2013

 

Disciplina del Durc rilasciato ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5,  d.l. 52/2012

 

Sono considerate utili, esclusivamente, le  certificazioni  dei  crediti rilasciate, ai sensi dell’articolo 9,  comma  3-bis,  del  d.l.  185/2008  e successive modificazioni, dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli  enti  locali  e  dagli  enti  del  Servizio sanitario nazionale, con le modalità stabilite dai decreti di attuazione del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  e registrate  nella Piattaforma per la certificazione dei crediti.

Il decreto 13 marzo 2013 stabilisce che:

1. Gli enti tenuti al rilascio del Durc emettono il  predetto  documento con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5  dell’art. 13-bis  del  decreto-legge  7  maggio   2012,   n.   52,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94.

2. Nel documento devono essere indicati l’importo  del  relativo  debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio  del Durc medesimo.

3. Il Durc rilasciato con le modalità descritte  può  essere  utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Nell’ipotesi di utilizzo del Durc per ottenere il pagamento da  parte di pubbliche  amministrazioni degli  stati  di  avanzamento  lavori  o  delle prestazioni  relative  a  servizi  e  forniture,  si  applica   l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di  inadempienza  contributiva dell’esecutore;

5. L’intervento sostitutivo si applica inoltre alle erogazioni a  carico di pubbliche amministrazioni  a  qualsiasi  titolo  spettanti  al  soggetto titolare dei crediti certificati;

6. Il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio  del Durc  può  essere  validamente  ceduto,  ovvero,   costituire   oggetto   di anticipazione del credito presso  banche  o  intermediari  finanziari,  solo previa  estinzione  del  debito  contributivo  indicato  sul  Durc   stesso, comprovata da Durc aggiornato  da  esibirsi  in  banca  o  all’intermediario finanziario;

7. Se il debito contributivo non risulta estinto, vale a dire in caso di persistente   irregolarità   contributiva,   il   credito   indicato   nella certificazione per il rilascio del Durc può essere  oggetto  di  cessione  o anticipazione soltanto a condizione che il  creditore  sottoscriva  apposita delegazione di pagamento alla  banca  o  all’intermediario  finanziario,  ai sensi dell’articolo 1269 del codice civile, contestualmente alla cessione  o all’anticipazione,  per  provvedere  al  pagamento   del   predetto   debito contributivo.  Nel  caso  in  cui  l’importo  riconosciuto  dalla  banca   o

dall’intermediario  finanziario  al  creditore  sia  inferiore   al   debito contributivo, la  delegazione  di  pagamento  si  applica  per  l’estinzione parziale di quest’ultimo .