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Modifiche al sistema dei controlli interni

La modifica riguarda specificamente il comma 5, dell’articolo 147-quater del tuel, ed è finalizzata a posticipare all’anno 2015, per tutti gli enti locali, il termine a decorrere dal quale vige per essi l’obbligo di rilevare mediante bilancio consolidato i risultati complessivi della gestione con le società partecipate e aziende. Interviene sulla tempistica di operatività  delle norme dell’articolo, prevedendone un’applicazione graduale. In particolare, il suddetto comma viene modificato per quanto concerne l’ambito temporale di  applicazione della disposizione recata dal comma 4 dell’articolo 147-quater, precisando che l’obbligo di rilevazione mediante bilancio consolidato secondo la competenza economica dei risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate da esso  partecipate, previsto nel comma 4 medesimo, si applichi a tutti gli enti locali, a decorrere dal 2015 sulla base delle disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che disciplina l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali.