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Utilizzo dipendenti di terzi risvolti fiscali

Se nella convenzione di utilizzo a scavalco si stabilisce che il dipendente utilizzato dall’ente B, sia retribuito dall’ente A, anche per la parte dovuta da B, che poi provvede a rimborsare, il dipendente si vedrà erogata una unica busta paga e non vi saranno nemmeno problematiche legate al conguaglio.

Se invece la convenzione stabilisce che il dipendente utilizzato dall’ente B, sia da questi retribuito direttamente solo per la parte variabile, mentre gli emolumenti fissi e continuativi saranno sempre corrisposti dal datore di lavoro principale, ente A, salvo ovviamente il rimborso degli oneri, allora si porranno problemi di conguaglio riepilogativo.

 

Infatti, i sostituti di imposta che corrispondono a dipendenti di terzi compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare agli uffici che procedono al conguaglio, entro il 12 gennaio dell’anno successivo, l’ammontare delle somme corrisposte, l’importo degli eventuali contributi previdenziali ed assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate, come dettagliato nella Risoluzione 271/2008.

A volte però il dipendente dell’ente A, viene utilizzato dall’Ente B, direttamente, previa autorizzazione, ma senza convenzione e direttamente retribuito da B, senza alcun rimborso all’ente A.

In tale ipotesi i compensi percepiti dal dipendente rientrano nella tipologia prevista dall’art. 50 del Tuir dalla lettera b) le indennità ed i compensi dei dipendenti comunali per incarichi svolti a favore di terzi, in funzione del loro rapporto di dipendenza e della loro qualifica.