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Documentazione antimafia negli Enti locali sciolti per infiltrazione

Dal 28 dicembre 2012, l’Ente locale sciolto per infiltrazioni mafiose deve acquisire nei cinque anni successivi allo scioglimento l’informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, approvazione o autorizzazione di contratti e sub contratti, ovvero alla concessione di erogazioni indipendentemente dal valore economico degli stessi.

La norma è stata introdotta dal D.lgs 218,  del 28 dicembre 2012, che è intervenuto in modifica dell’articolo 101, comma 1, del D.lgs 159/2011.