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Durc: pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione dl 35/13.

Le pubbliche amministrazioni, in virtù del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, entro  il  30  giugno  scorso, hanno  comunicato  ai  creditori  l’importo  e  la  data  entro   la   quale provvederanno ai pagamenti dei debiti maturati al 31 dicembre 2012. Entro il 5 luglio  2013,  hanno pubblicato  nel  proprio  sito  internet  l’elenco  completo,   per   ordine cronologico di emissione della fattura  o  della  richiesta  equivalente  di pagamento,  dei  debiti  per  i  quali  è  stata  effettuata   la   predetta

comunicazione. Prima di procedere al pagamento del dovuto, tuttavia, le PA dovranno procedere alla verifica della regolarità contributiva, effettuata  con  riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente  di  pagamento.

 

Per questi pagamenti, la procedura www.sportellounicoprevidenziale.it è stata aggiornata,

per  consentire   alle   stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti di indicare nell’apposito campo  “alla data del gg/mm/aaaa”, la data di  riferimento  del  documento  di  pagamento (fattura o equivalente richiesta).

Il Durc richiesto dalle stazioni  appaltanti e riguardante pagamenti diversi  da  quelli  disciplinati  dal  decreto legge n.  35/2013,  resta escluso dalla previsione dell’indicazione della  data  tenuto

conto che la verifica viene effettuata alla data di emissione del Documento (rammentiamo che il decreto del fare ha portato la validità del durc a 120 giorni)

 

Messaggio Inps n. 13153 del 14 agosto 2013

PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI CONSULTARE IL NS BOLLETTINO N. 31