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La tracciabilità attenuata delle rate di mutuo

L’Avcp, nella determinazione 3 del luglio 2011, afferma che gli appalti di servizi bancari e finanziari, sottoscritti tra intermediari finanziari abilitati e stazioni appaltanti, devono ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità. L’inclusione deriva dalla contemporanea sussistenza del presupposto oggettivo (qualificazione alla stregua di contratti di appalto) e del presupposto soggettivo (per la natura dei contraenti) previsti dall’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010. L’istituto bancario assume, a tutti gli effetti, la veste di appaltatore della filiera, con conseguente soggezione agli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità. Stante però che i contratti di mutuo implicano normalmente un rapporto esclusivo e bilaterale tra stazione appaltante ed intermediario, ampiamente ricostruibile ex post; l’Avcp

ritiene ammissibile assoggettare il rimborso delle rate di mutuo al regime di tracciabilità attenuata; ciò comporta l’utilizzabilità del RID, a patto che il CIG venga indicato nella autorizzazione/delega all’accredito in conto. Per i contratti stipulati antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 136/2010, l’obbligo di tracciabilità, in caso di utilizzo del RID, può ritenersi assolto mediante l’abbinamento al conto dedicato del codice dell’azienda creditrice. Successivamente, con il parere 13/2012, l’Avcp,  afferma che gli obblighi di tracciabilità possono dirsi assolti mediante la richiesta del CIG, l’indicazione dello stesso nel contratto sottoscritto con il soggetto pubblico ed il pagamento su conti correnti dedicati, senza necessità che in esso venga indicato il CIG stesso.