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Assistenza fiscale e modello 770/2013 (4)

Prospetto SX riepilogo dei crediti e delle compensazioni
In questo prospetto devono essere riportati i dati riepilogativi:
• del credito derivante dalla precedente dichiarazione – Mod. 770/2012 del suo utilizzo:
– in compensazione esterna, tramite Mod. F24 ai sensi del D.Lgs. 241/1997 entro la data di presentazione del modello 770 (31 luglio 2013);
– in compensazione interna mediante utilizzo a scomputo nel punto 4 della prima e seconda sezione del prospetto ST, e nel punto 4 del prospetto SV della presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, come modificato dal D.P.R. n. 542 del 14 ottobre 1999.
• dei crediti sorti nel corso del periodo d’imposta 2012 del loro utilizzo:
– in compensazione interna nei punti 4 e 5 della prima e seconda sezione del prospetto ST, e nei punti 4 e 5 del prospetto SV .

Tali dati vanno evidenziati ai righi SX1 e SX4

Si rammenta che gli enti pubblici, pur dovendo ormai versare quasi tutti i tributi all’erario (tranne l’Iva e l’Irap commerciale) con il modello F24EP ovvero direttamente in tesoreria, possono presentare il modello F24 (solo con saldo uguale a zero) per utilizzare in compensazione crediti d’imposta dei quali godono.

Il prospetto SX è finalizzato inoltre ad evidenziare le compensazioni effettuate dal sostituto d’imposta, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, tra enti impositori diversi (es. Stato e regioni) nonché i crediti verso enti diversi dall’erario al fine di consentire il necessario riscontro e la ripartizione tra i vari enti impositori.
Tali dati vanno evidenziati analiticamente nei righi da SX5 a SX30.

Nel rigo SX1, colonna 1, deve essere indicato:
• l’importo complessivo dei crediti di ritenute derivanti da operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno restituiti utilizzando:
– somme anticipate dal sostituto stesso;
– ritenute su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati assoggettati a tassazione
ordinaria;
– trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all’IRPEF effettuate per gli stessi fini e nell’ambito delle medesime operazioni di conguaglio.
Si precisa che in tale punto deve essere compreso anche l’importo rimborsato al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei mesi di gennaio o febbraio utilizzando le ritenute operate su somme e valori relativi ai primi due mesi del 2013;
• l’importo complessivo dei crediti di addizionali all’IRPEF restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno.
Nel rigo SX1, colonna 2, deve essere indicato l’importo del credito derivante da conguaglio di assistenza fiscale mentre a colonna 3, deve essere indicato il credito derivante dal compenso scaturente dall’assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d’imposta.
Nel rigo SX1, colonna 4, deve esser indicato l’ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultanti dai prospetti ST e SV.
Nel rigo SX1, colonna 5, deve essere indicato l’importo del credito d’imposta sostitutiva generatosi a seguito di effettuazione di operazione di conguaglio su somme di cui al decreto 27 maggio 2008, n. 93 assoggettate dal precedente sostituto d’imposta ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria (ipotesi non ricorrente per gli enti pubblici).

Gli importi delle colonne 1, 2 , 3, 4 e 5 del rigo SX1 sono compresi nell’importo indicato nel rigo SX4, colonna 4.
E’ appunto questa introduzione della colonna 4 che consente la quadratura contabile, e non solo intuitiva come per il passato, tra le colonne di SX1 a colonna 4 del rigo SX4
Il rigo SX4 è strutturato su sei colonne nelle quali devono essere indicati i dati complessivi relativi alle compensazioni effettuate nell’anno 2012.
In particolare:
• nella colonna 2 va indicato l’importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione (Mod. 770/2012).

I righi da SX5 a SX30 devono essere compilati dal sostituto d’imposta che:
• nel corso del 2012 ha effettuato compensazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/97 tra enti impositori diversi;
• risulti a credito verso enti diversi dall’erario.

Qualora il dichiarante sia tenuto a compilare i righi da SX5 a SX30, dovranno essere evidenziate anche le compensazioni effettuate nell’ambito del medesimo ente impositore.
I righi da SX5 a SX30 non devono essere compilati:
• dai sostituti di imposta che non hanno effettuato compensazioni ai sensi del citato art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997;
• dai sostituti di imposta che hanno effettuato compensazioni, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, esclusivamente nell’ambito dei medesimi enti destinatari del tributo (nel caso dell’addizionale comunale all’IRPEF nell’ambito del medesimo raggruppamento), purché non risultino crediti residui (da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso) verso enti diversi dall’erario.

Nel rigo SX5 deve essere esposta sempre la quota di competenza dell’Erario.
Nel rigo SX6 deve essere esposto il credito di addizionale comunale 2007 sorto prima dell’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007 per il quale non era prevista la distinta imputazione per singolo comune.
Nei righi da SX7 a SX30 è stata inserita la colonna 1 “Codice”. In tale colonna, per ogni singolo rigo, dovrà essere indicato il codice catastale nel caso di addizionale comunale e il codice regione nel caso di addizionale regionale.
Qualora i righi da SX7 a SX30 del prospetto non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti. In questo caso va numerata progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati.

Nei righi da SX5 a SX30, per ciascuno degli enti indicati, deve essere esposta la quota di propria competenza, avendo cura che la somma degli importi indicati dai righi SX5 a SX30, per ciascuna colonna corrisponda alle totalizzazioni evidenziate alle colonne da 2 a 7 del rigo SX4.