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Assistenza fiscale e modello 770/2013 (3)

Il prospetto ST deve essere utilizzato per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, alle trattenute di addizionali all’IRPEF (nella sezione seconda dello stesso introdotta molto opportunamente quest’anno) e per assistenza fiscale effettuate, alle imposte sostitutive prelevate sulle rivalutazioni del TFR e sui redditi emersi, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute, trattenute e imposte sostitutive sopra indicate. I versamenti, invece, delle addizionali comunali saranno esposti nell’apposito e dedicato prospetto SV di riepilogo dei relativi versamenti.

Per i soggetti che, avvalendosi della facoltà di suddividere il Mod. 770 semplificato, abbiano trasmesso le sole Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, si precisa che nel relativo prospetto ST non potranno trovare esposizione codici tributo attinenti a ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi risultando diversamente impedita la trasmissione telematica della dichiarazione nella modalità di invio separato.
Il sostituto d’imposta che provvede alla trasmissione separata delle sole comunicazioni dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dovrà indicare nel relativo prospetto dei versamenti esclusivamente i codici tributo attinenti a ritenute sui redditi appena citati.

Nella compilazione del punto 2 occorre tenere presente la regola della non esposizione in delle compensazioni verticali, la stessa sarà forse più chiara al lettore sotto quando saranno esposti gli esempi relativi.

Si dicono compensazioni verticali interne quelle effettuate tra lo stesso tributo lo stesso codice e lo stesso anno e non si espongono in dichiarazione
Qualora nel corso delle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente in corso d’anno, il sostituto abbia restituito ritenute operate in eccesso utilizzando il monte ritenute disponibile nel mese sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2012, nel punto 2 deve essere indicata la differenza, pari all’importo da versare.
Se, invece, l’importo delle ritenute da restituire è maggiore o uguale al monte ritenute relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, non va fornito alcun dato sul monte ritenute tenuto conto del fatto che, in questo caso, non si effettua il versamento.

Si dicono compensazioni verticali esterne quelle tra lo stesso tributo ma diverso codice o diverso anno, dette compensazioni si espongono sempre in dichiarazione

Qualora per effetto delle suddette operazioni di conguaglio relative al 2011, la restituzione delle ritenute operate in eccesso è effettuata dal sostituto d’imposta anticipandone l’ammontare ovvero attingendo dagli importi trattenuti a titolo di addizionale regionale e comunale all’IRPEF e/o dalle ritenute relative ad altre categorie di reddito devono sempre essere compilati appositi righi per esporre gli importi relativi alle trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all’IRPEF nonché alle ritenute relative a redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, ancorché non versati per effetto delle predette restituzioni.
In tal caso, dovranno essere indicati:
• nel punto 2, le ritenute o le trattenute effettivamente operate;
• nel punto 4, o 5 il relativo importo utilizzato per le restituzioni;
• nel punto 7, l’importo da versare (anche se pari a zero).
Tale ultima modalità di esposizione dei dati dovrà essere seguita anche in caso di restituzione di trattenute a titolo di addizionale regionale o comunale all’IRPEF a seguito di conguaglio da assistenza fiscale utilizzando, rispettivamente, il monte trattenute relativo alla medesima regione o al medesimo raggruppamento di comuni.
L’importo restituito utilizzando le somme indicate deve essere esposto, unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni effettuate, al rigo SX4, colonna 4 del prospetto SX mentre l’importo utilizzato per le restituzioni (punti 4 e 5 del prospetto ST) deve essere indicato al rigo SX4, colonna 5.

Nel punto 3 della prima sezione va indicato l’importo totale dei crediti per famiglie numerose
e per canoni di locazione riconosciuti che il sostituto in sede di conguaglio ha successivamente
provveduto a recuperare.

Nei punti 4 e 5 devono essere indicati gli importi che il sostituto ha utilizzato in compensazione
interna a scomputo di quanto evidenziato ai punti 2 e 3.

Attenzione alla compilazione del punto 4 non riguarda le compensazioni effettuate tra irpef ed iva o altro tributo presentando l’f24 con saldo zero. Tali compensazioni cd orizzontali nel prospetto st si espongono come se il versamento fosse effettivamente stato effettuato alla data di trasmissione dell’f24. Il credito fruito sarà decurtato nel prospetto RX di unico.

Nel punto 5 va indicato esclusivamente l’importo dei versamenti in eccesso che si è generato a seguito di versamenti relativi al 2012 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato ai punti 2 e 3. La somma di tali importi dovrà essere riportata nel rigo SX1, colonna 4 del prospetto SX.