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Irap sul costo del lavoro deducibile dall’ires delle pubbliche amministrazioni

Le pubbliche amministrazioni, soggette ad ires (quindi escluse regioni ed enti locali), che applicano il metodo cd misto per la determinazione dell’irap, godranno di un ulteriore risparmio,per effetto della deducibilità analitica dell’irap afferente alle spese per il personale dipendente, introdotta, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, dall’articolo 2 del decreto legge 6 dicembre 2011.

La disciplina in esame integra il precedente sistema di deduzione forfetaria dell’IRAP relativa alle spese per il personale e agli interessi passivi indeducibili.
Il nuovo sistema di deducibilità analitica dell’IRAP sul costo del lavoro è stato introdotto:
– emendando l’articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 185 del 2008, che continua comunque a trovare applicazione con riferimento alla sola quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati;
– inserendo nell’articolo 2 del decreto legge n. 201 del 2011 il comma 1-quater, in base al quale è ammesso il rimborso delle imposte sui redditi relative alla deduzione spettante a fronte dell’IRAP generata dal costo del lavoro riferibile ai periodi d’imposta per i quali risulti ancora
pendente il termine di quarantotto mesi previsto dall’articolo 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 602.
Circ. n. 8/E del 3 aprile 2013Agenzia delle Entrate