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Recupero credito IVA in ipotesi di omessa dichiarazione

La Corte di Cassazione, con la sent. n. 433/2008 (udienza del 26 ottobre 2007 deposito dell’11 gennaio 2008), ritiene che: “Il contribuente che abbia omesso la presentazione della dichiarazione annuale in tema di imposta sul valore aggiunto non è ammesso al recupero del credito maturato nel relativo periodo d’imposta (cioè quello della dichiarazione omessa) sulla base del trasferimento della posizione al periodo d’imposta successivo, dovendo egli – per converso – avvalersi della procedura dell’istanza di rimborso a norma del d.P.R. n. 633 del 1972, art. 30”.

In sostanza il giudizio della Suprema Corte di Cassazione deriva dall’obbligo che ha il contribuente di far valere il credito IVA mediante la dichiarazione indicandolo e chiedendone la detrazione o il rimborso per l’anno successivo – . La Corte stessa rammenta di avere ripetutamente affermato (Cass.1029/2002, 16477/2004, 17067/2006) che in tema di IVA, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 30 secondo cui “Se dalla dichiarazione annuale risulta che l’ammontare detraibile di cui al n. 3) dell’art. 28, aumentato dalle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell’imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo”, il contribuente ha diritto a sua scelta al rimborso dell’eccedenza o a computarne in detrazione l’importo nell’anno successivo annotandolo nel registro indicato dal d.P.R. n. 633 del 1972, art. 25.

L’inottemperanza del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale esclude implicitamente la possibilità di recuperare il credito maturato in ordine al relativo periodo d’imposta attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo d’imposta successivo; a tale riguardo, pertanto, al contribuente resterà solamente la possibilità di chiederne il rimborso.