Responsabilità per sforamento spesa personale

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Puglia, con la sentenza 7 giugno 2019, n. 344 affrontando un caso di specie, ha stabilito che, qualora sulla base dei limiti fissati dalla legge (art. 9, comma 28, d.l. 78/2010), si sfori il tetto di spesa previsto per le c.d. assunzioni flessibili, nel caso in cui si tratti di incarichi a contratto disposti con decreto del Sindaco, il responsabile finanziario, che non abbia apposto il visto al decreto per assicurarne la copertura finanziaria, non è ritenuto contabilmente responsabile.

Tale risultanza deriva dal fatto che, a differenza delle determine o delle delibere che richiedono l’intervento del visto finanziario per assicurarne la copertura, nella delibera sindacale, non essendoci alcun riferimento alla copertura finanziaria, nel caso in cui il responsabile finanziario non sia stato chiamato all’apposizione del visto, non può essere ritenuto responsabile.

 

 

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