Rottamazione ter: comunicazione degli esiti

Entro il 30 giugno, tutti i contribuenti che hanno presentato richiesta di adesione alla rottamazione ter, riceveranno, da parte dell’Agenzia delle Entrate, una comunicazione concernente l’esito della domanda di definizione agevolata.

Nello specifico, nella comunicazione che il contribuente riceverà, saranno indicate seguenti informazioni:

  • accoglimento o eventuale rigetto della dichiarazione di adesione;
  • eventuali carichi che non possono rientrare nella Definizione agevolata;
  • gli importi da pagare e la data in cui effettuare il pagamento (ricordiamo che il pagamento della prima rata è previsto per il 31 luglio).

Sono cinque le tipologie di lettere che il contribuente potrà ricevere, con codice specifico che si troverà riportato nella prima pagina.

I codici sono:

  • AT – Accoglimento totale della tua richiesta: in questo caso i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono interamente “rottamabili”. La lettera conterrà quindi anche l’importo da pagare a titolo di Definizione agevolata e il piano di rateizzazione, determinato in base alla soluzione di rateizzazione scelta dal contribuente al momento dell’adesione (fino ad un massimo di 18 rate);
  • AP  Accoglimento parziale della tua richiesta: in questo caso invece debiti contenuti nella dichiarazione di adesione sono solo in parte “rottamabili”. La lettera indicherà quindi gli importi da pagare a titolo di Definizione agevolata (con la ripartizione dell’importo dovuto in base al numero di rate richieste) e quelli da pagare in quanto “non rottamabili”;
  • AD: questo particolare modello di comunicazione è riservato ai casi in cui i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione siano tutti “rottamabili” ma nessun importo risulti dovuto; pur potendo quindi il contribuente beneficiare della rottamazione, nella lettera non troverà indicato alcun importo da pagare;
  • AX: in questo caso, i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono in parte “rottamabili” e nessun importo risulta dovuto; pertanto, nella lettera non è indicato alcun importo da pagare a titolo di Definizione agevolata. Nella comunicazione sarà indicato soltanto l’importo da pagare per i debiti “non rottamabili”;
  • RI– Rigetto: quest’ultima comunicazione è riservata ai casi in cui, purtroppo, i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione non risultino essere “rottamabili”. Perciò, nella lettera sarà indicato l’importo dovuto (con riferimento al quale non sarà possibile beneficiare dello sconto delle sanzioni e degli interessi di mora).
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