Risorse rimaste disponibili, utilizzabili nell’anno successivo anche per Enti in dissesto

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 20/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 febbraio 2019, interpellati in materia di utilizzo, da parte di un Ente in dissesto finanziario, delle risorse stabili non utilizzate nell’anno di riferimento ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa nell’anno successivo, hanno evidenziato che “in assenza di una disciplina specifica sulla materia per gli enti in dissesto finanziario, trova piena applicazione l’articolo 17, comma 5 del CCNL 1.4.1999, fermi restando tutti i limiti di legge previsti dalla normativa vigente”.

Il richiamo alla disciplina dell’art. 17, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999 rimanda alla clausola contrattuale secondo la quale “Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo”. Si consente così di incrementare le risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa di un determinato anno con quelle che, pure destinate alla medesima finalità nell’anno precedente, in esso non siano state utilizzate. E’ una tantum ammessa per il solo anno successivo e che in assenza di specifica previsione, si applica anche agli Enti in dissesto finanziario. Ai fini del trasporto all’anno successivo sono necessarie una ricognizione amministrativa, certificata dagli organi di controllo e finalizzata ad accertare l’entità delle risorse, la regolarità e l’inutilizzabilità in relazione agli anni di riferimento, e la depurazione di questi importi dalle poste che, per previsione contrattuale o di legge, non possono essere riportate nel nuovo fondo, come le economie su nuovi servizi non realizzati, i risparmi per assenze per malattia.

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