Programmazione del personale: le novità del Decreto Crescita

Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), con l’art. 33 rubricato Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria”, ha introdotto modifiche significative concernenti il sistema di calcolo della capacità assunzionale delle amministrazioni regionali e comunali.

Le nuove regole arriveranno a ridosso della scadenza per il DUP 2020-2022.

La disposizione contenuta nel predetto articolo ridefinisce nuovi limiti assunzionali per Regioni e Comuni: non richiamando gli enti locali in generale, sembrerebbe che la stessa non sia applicabile alle Province e alle Unioni di Comuni.

In particolare, come si legge nel testo della norma, con un prossimo decreto ministeriale da adottare entro il 29 giugno (ovvero, decorsi 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto crescita) si stabilirà la definizione di valori percentuali (“valore soglia”) diversificati per fascia demografica, che andranno a determinare le soglie entro le quali i Comuni potranno procedere alle assunzioni che ritengono necessarie; tali parametri possono essere aggiornati, con le modalità definite dalla norma stessa, ogni cinque anni.

I Comuni potranno procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato “in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni e nel rispetto dell’equilibrio di bilancio”, nel limite di una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia (art. 33, comma 2), che andrà a determinare una percentuale del rapporto fra la spesa di personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione) e i primi tre Titoli delle entrate (risultanti dal rendiconto dell’anno precedente a quello in cui viene prevista l’assunzione), considerate al netto del FCDE (stanziato nel bilancio di previsione).

Qualora tale percentuale dovesse risultare superiore al valore soglia, dovrà essere intrapreso dall’Ente un percorso di graduale riduzione annuale di tale rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia, anche applicando un turn over inferiore al 100%. Dal 2025 i Comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicheranno un turn over pari al 30% fino al conseguimento del predetto valore soglia.

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