Conferenza capigruppo senza gettoni

A seguito di interpello da parte di un Sindaco, la Corte dei Conti-Lombardia ha affermato, con la delibera n. 107 del 27 marzo 2019, che non è consentita la corresponsione di gettoni di presenza per i Presidenti e i componenti dei Gruppi consiliari per la partecipazione alla Conferenza dei capigruppo.

L’impossibilità di riconoscere il gettone di presenza per i componenti della Conferenza dei capigruppo, per la partecipazione alla Conferenza stessa, deriva direttamente dalla legge. Sul tema, infatti, il TUEL, nel regolamentare la posizione degli amministratori locali, prevede, all’art. 82, comma 2, che i consiglieri comunali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, mentre l’art. 83, comma 2, stabilisce che gli amministratori locali non possono percepire compensi “per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche“.

La pronuncia della Corte, non fa che riconfermare quanto già più volte sottolineato uniformemente dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo, le quali hanno costantemente sostenuto la tesi dell’impossibilità di corrispondere gettoni di presenza per i Presidenti e i componenti dei Gruppi consiliari che partecipino alla Conferenza dei capigruppo essendo la legge stessa ad imporre tale prassi la quale, peraltro, non è derogabile neppure attraverso lo strumento del regolamento.

Sarebbe, pertanto, opportuno che, gli eventuali regolamenti comunali che dovessero risultare non conformi a tale principio, venissero adeguati disponendo l’impossibilità di corresponsione di gettoni di presenza ai componenti della Conferenza dei capigruppo.

 

 

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